Premessa

Il fornitore intende fornire regolarmente la ditta Weiling con prodotti. Per tutti i contratti di compravendita da stipularsi fra di loro le parti si accordano sull´applicazione delle seguenti

Condizioni generali contrattuali – D´ACQUISTO - della ditta Weiling GmbH (Srl).

Art. 1 Generalità, campo d´applicazione

(1)    Trovano applicazione in forma esclusiva le condizioni generali contrattuali – D´ACQUISTO -della ditta Weiling GmbH, per cui le condizioni generali contrattuali del fornitore non vengono applicate in nessun caso.

(2)    Eventuali condizioni contrastanti o deroganti del fornitore non vengono riconosciute dalla ditta Weiling. Le condizioni generali contrattuali – D´ACQUISTO - della ditta Weiling valgono anche qualora, pur a conoscenza delle condizioni contrastanti o deroganti del fornitore, la ditta Weiling accetti la fornitura del fornitore senza riserve.

(3)    Le condizioni generali contrattuali – D´ACQUISTO - della ditta Weiling valgono anche per tutti i rapporti commerciali da praticarsi in futuro con il fornitore.

Art. 2 Fatturazione, condizioni di pagamento

(1)    Le fatture da emettersi conformemente alle disposizioni di legge sulle imposte generali sulle entrate potranno essere elaborate solamente se emesse in rispetto delle disposizioni dall´ordine della ditta Weiling, con indicazione del numero dell´ordinazione (n. EB = condizione generale d´acquisto) e del numero di reclamo (n. BRK = nota di accredito). I numeri devono essere copiati dall'ordine d’acquisto / richiesta di nota di credito senza modifiche o aggiunte (ad es. nessun inserimento di trattini o spazi vuoti). Per ogni ordine d’acquisto o richiesta di nota di credito deve essere creata una fattura o nota di credito separata. Le consegne parziali devono essere evitate. Per tutte le conseguenze derivanti per inadempienza agli oneri ne risponde il fornitore.

(2)    Il fornitore è inoltre obbligato ad esporre sulla fattura il suo numero presso il posto di controllo per la protezione dell´ambiente. In merito a merci fornite da Associazioni per l´Agricoltura biologica, il fornitore è tenuto ulteriormente a citare il nome dell´Associazione coltivante. La fattura dovrà riportare l´indicazione relativa al rispetto delle disposizioni di legge vigenti europee per prodotti biologici. Emittente della fattura e fornitore dovranno risultare identici.

(3)    I termini per il pagamento decorrono dalla data d´inoltro della regolare fattura presso la ditta Weiling, al più presto però dalla ricezione della merce.

(4)    Quale valuta per il regolamento di tutti i rapporti contrattuali futuri, le parti stabiliscono l´euro, valuta alla quale attenersi per tutte le offerte del fornitore per l´esposizione dei prezzi. Posto il caso che il fornitore per una offerta derogasse dalla regola esponendo il prezzo in un´altra valuta, resta pacifico fra le parti, che la ditta Weiling pagherà il relativo prezzo in euro, rifacendosi al cambio valido al momento d´accettazione dell´offerta da parte di Weiling. Tutti gli importi da fattura vanno esposti e saldati in euro.

(5)    I diritti di compensazione e di ritenzione spettano alla ditta Weiling entro i limiti legali.

Art. 3 Termini di consegna

(1)    Il termine di consegna stabilito sull´ordine è vincolante.

(2)    Il fornitore è obbligato ad avvertire immediatamente la ditta Weiling qualora subentrassero circostanze che lasciassero presumere o in base alle quali risultasse che il termine di consegna stabilito non può essere rispettato.

(3)    In caso di ritardi nella consegna la ditta Weiling fa valere a sé tutti i diritti legali. In particolare, dopo adeguata deroga concessa e decorso infruttuoso della dilazione, la ditta Weiling è autorizzata a chiedere il risarcimento danni al posto della fornitura, con facoltà di poter recedere dal contratto.

Art. 4 Documenti di spedizione e bolla di consegna

(1)    Il fornitore è tenuto a riportare su tutti i documenti di spedizione e sulla bolla di consegna il numero dell´ordinazione (n. EB = condizione generali d´acquisto), nonchè il suo numero presso il posto di controllo per la protezione dell´ambiente. In merito a merci fornite da Associazioni per l´Agricoltura biologica, il fornitore è tenuto ulteriormente a citare il nome dell´Associazione coltivante. I documenti di spedizione dovranno riportare l´indicazione relativa al rispetto delle disposizioni di legge europee per prodotti biologici. 

(2)    Tralasciando il fornitore l´esposizione di tali dati richiesti, la ditta Weiling è legittimata al rifiuto della spedizione. Per ritardi nell´elaborazione a seguito di omissioni da parte del fornitore o a seguito di dati viziosi, la ditta Weiling declina ogni responsabilità.

Art. 5 Esame dei vizi della cosa, rivendicazioni e diritti

(1)     La ditta Weiling è tenuta all´esame entro un adeguato termine di eventuali discostamenti qualitativi e quantitativi della merce, la contestazione risulta tempestiva posto il caso che essa venga inoltrata al fornitore entro un termine appropriato.

(2)    Alla ditta Weiling spettano tutti i diritti di rivalsa per vizio della cosa, integralmente, indifferentemente da questo la ditta Weiling è in linea di massima legittimata a richiedere al fornitore l´eliminazione del vizio o una fornitura indennizzante ed in tal caso il fornitore dovrà anche sopperire per le spese risultanti per tali provvedimenti. Resta intatto il diritto di riserva circa il risarcimento per danni della ditta Weiling, in particolare per quanto concerne la richiesta di risarcimento danni al posto della fornitura.

(3)    Se, in caso di consegna di prodotti appositamente certificati (Demeter o Naturland), vi è il sospetto che i prodotti consegnati non siano conformi alle linee guida valide del certificatore e/o se il certificatore ha bloccato il fornitore per sospetto di non conformità, la merce consegnata sarà considerata difettosa fintanto che sussista il giustificato sospetto e/o il blocco di sospetto da parte dell'Associazione dei coltivatori. Weiling non è obbligata ad accettare tali merci. Il rischio che la merce marcisca o diventi invendibile per altre cause è a rischio del fornitore. Restano impregiudicate le disposizioni del paragrafo 2.

Art. 6 Responsabilità per il prodotto, esonero dalla responsabilità, copertura assicurativa RC

(1)    Entro i limiti in cui il fornitore è responsabile per un vizio del prodotto, ha egli l´onere di sollevare la ditta Weiling da eventuali rivalse da parte di terzi per risarcimento danni a semplice richiesta, qualora la causa risultasse entro il suo dominio territoriale e organizzativo e nel rapporto esterno dovesse esso risponderne direttamente.

(2)    In tale circostanze il fornitore è pure obbligato al risarcimento di eventuali spese incombenti con l´azione di ritiro dal mercato connessa operata dalla ditta Weiling, posto il caso che la rivalsa non seguisse ai sensi degli Art. 830, 840 BGB (c.c. tedesco) in correlazione agli Art. 426, 254 BGB (c.c.). Circa contenuto ed estensione dei provvedimenti di ritiro merce dal mercato la ditta Weiling, qualora possibile e attendibile, andrà ad informare il fornitore, consentendogli di prendere posizione.

(3)    Il fornitore assume l´onere alla stipula e mantenimento di una assicurazione per la responsabilità civile del produttore o venditore del prodotto, per una somma di copertura adeguata al rischio di responsabilità, esibendone la comprova in caso di richiesta da parte della ditta Weiling. Adeguata si ritiene una somma di copertura minima per danni a persone e materiali di 10 milioni di euro. Fermo restando i diritti della ditta Weiling circa ulteriori rivalse per risarcimento dei danni.

Art. 7 Diritti di protezione

(1)    Il fornitore garantisce che in correlazione alle forniture da lui effettuate non vengono infranti diritti terzi, fino a comprova apportata che esso non è responsabile per la violazione degli obblighi.

(2)    In caso la ditta Weiling venisse chiamata a rispondere da terzi a seguito di infrazione agli oneri di cui al capoverso 1), il fornitore è tenuto ad intercedere ed a semplice richiesta scritta, sollevare la ditta Weiling da qualsiasi rivalsa. In tal senso la ditta Weiling non è autorizzata a prendere accordi con terzi senza il consenso del fornitore, in particolare passare ad una transazione.

(3)    L´obbligo all´esonero dalla responsabilità del fornitore si estende a tutte le spese necessariamente incombenti per la ditta Weiling in connessione o a seguito della chiamata a risponderne tramite terzi, fino a caso contrario in cui il fornitore comprova di non doversi assumere la responsabilità.

§ 8 Diritti di utilizzo di Weiling alla disposizione delle immagini e altre rappresentazioni grafiche; consenso alla protezione dei dati

(1)    Weiling trasmette ai propri clienti delle informazioni sui produttori degli articoli. Per questo Weiling utilizza sia delle immagini proprie che del materiale illustrativo fornito a Weiling da produttori specifici. Qualora il fornitore trasmetta a Weiling delle immagini appropriate (artt.§§ 2 comma 1 numero 4, 72 Legge sul Diritto d’Autore) e / o altre rappresentazioni grafiche (di seguito: immagini), i diritti di utilizzo di tali immagini saranno disciplinati in base ai paragrafi da 2 a 4.

(2)    ll fornitore concede a Weiling dei diritti illimitati di utilizzo delle immagini in termini temporali e spaziali. Vengono inoltre concessi i diritti sui tipi di utilizzo sconosciuti al momento della conclusione del contratto. Weiling ha il diritto di trasferire a terzi i diritti individuali o tutti i diritti d'uso per tipi specifici d’utilizzo o per tutti i tipi d’utilizzo.

(3)    Il fornitore garantisce di essere l'unico proprietario dei diritti d'autore delle immagini e di non averne concesso alcun diritto esclusivo di utilizzo a terzi. Qualora le immagini contengano dati personali, il fornitore garantisce che ha ottenuto o che otterrà il consenso necessario dalle persone interessate in conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati prima di consegnare le foto a Weiling.

(4)    Weiling esercita i propri diritti d'uso a proprio nome. Ciò vale in particolare per il diritto di divulgazione del materiale illustrativo al pubblico, il diritto di riprodurre e distribuire le immagini e il diritto di elaborare e modificare in altro modo le immagini.

(5)    L’art. § 7 (2) e (3) dei presenti termini e condizioni generali vengono applicati di conseguenza. 

Art. 9 Confezione, immagazzinamento, qualità degli alimentari

(1)    Per le merci da lui fornite, compresa la confezione e la dichiarazione, fino al momento del passaggio del rischio, il fornitore è tenuto all´adempimento circa le disposizioni di legge alimentare vigenti in Germania, in particolare per quanto riguarda le direttive del diritto alimentare tedesco, nonchè in attinenza alle disposizioni europee e tedesche riguardanti i prodotti biologici. Sempre per le merci fornite vanno poi rispettate le direttive specifiche in materia per l´assortimento-BNN, (Associazione Federale per Alimentari e Merci Naturali), oltre ad osservare i valori d´orientamento BNN per l´analisi dei residui.

(2)    Al fornitore spetta l´onere al fine di escludere contaminazioni delle merci a seguito di inappropriato immagazzinamento, trasporto o tramite trasporto, a causa del sovraimballaggio o della confezione per il consumatore finale, esattamente fino al momento del passaggio del rischio.

(3)    Il fornitore è obbligato a comunicare immediatamente alla ditta Weiling eventuali differenze circa la qualità del prodotto, la sicurezza alimentare ed in merito alla conformità biologica della merce o della confezione.

(4)    Salvo se diversamente concordato per iscritto con Weiling, il fornitore è obbligato a 
consegnare la merce su pallet conformi alle direttive della norma tecnica UIC 435-2 (standard di qualità per un pallet EUR) e 435-4 (standard di riparazione per un pallet EUR) che regolano i criteri di costruzione e scambio del Pool europeo di pallet per Euro Flat Pallet. Nel caso di merci secche, la consegna deve essere effettuata su pallet nuovi o su pallet di classe A. Ulteriori informazioni sulle suddette norme e classi di Weiling sono disponibili su richiesta.

Se una pedana non soddisfa questi requisiti, Weiling lo annota sulla bolla di consegna. In questo caso, Weiling ha il diritto di smaltire la pedana senza essere obbligato a consegnarne una in cambio al fornitore. Alla fine, i costi di ri-palettizzazione delle merci saranno a carico del fornitore.

Art. 10 Foro competente - Luogo d´adempimento – Diritto applicabile

(1)    Posto il caso che il fornitore è imprenditore commerciale, foro competente è la sede legale della ditta Weiling, con facoltà per la stessa di poter citare in giudizio il fornitore anche presso la sua sede abitativa/sede legale.

(2)    Null´altro risultante dalla conferma d´ordine, sede d´adempimento è la sede commerciale della ditta Weiling, valido esattamente per tutte le rivalse a seguito del rapporto commerciale tra il fornitore e la ditta Weiling, compreso il diritto creditizio del fornitore al pagamento del prezzo di vendita.

(3)    Le parti convengono sull´applicazione del diritto tedesco, escludendo il CISG.